Questione vaccini: filo sottile tra individualità e collettività

Negli ultimi giorni si è parlato delle critiche rispetto alle indicazioni che il Garante ha fornito in riferimento alla protezione dei dati personali. Questo tema si è infatti dimostrato molto discusso e molto delicato poiché vi è la necessità di coniugare le esigenze degli individui con quelle sanitarie. Questo focus su dimensione individuale e collettiva è discusso nell’Articolo 32 della Costituzione.

Per questa ragione il Costituente ha prescritto una riserva di legge prevedendo che nessun trattamento sanitari possa violare «i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Dopo questa premessa è necessario quindi capire meglio i termini della questione per poter far chiarezza.

L’Autorità del Garante ha chiarito per quanto riguarda dati che prevedono l’esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro è necessario applicare le disposizioni previste sulle “misure speciali di protezione” in attesa di ulteriori disposizioni legislative.

Per quanto riguarda invece le competenze normative tra medico del lavoro e datore il Garante ha chiarito che spetta al primo trattare i dati sanitari e verificare l’idoneità alla mansione assegnata. D’altro canto, spetterà invece al datore di lavoro attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di parziale o temporanea inidoneità alla mansione assegnata. In questo caso deve essere chiarito che il consenso del dipendente in questo caso sarebbe irrilevante poiché non verrebbe alterata tale distinzione di compiti.

È importante, perciò, chiarire che il Garante in questi mesi ha sostenuto e promosso e non ostacolato l’azione di prevenzione sanitaria, cercando sistemi sempre più efficaci che non intaccassero la liberà.